Le assemblee da remoto
La riduzione degli spostamenti e il divieto di assembramenti, ha creato problemi anche nell’ambito delle assemblee condominiali.
Gli amministratori hanno chiesto a più riprese al legislatore di intervenire per regolarizzare l’unica modalità possibile di svolgimento delle riunioni: attraverso assemblee da remoto.
Fonte: corriere.it
Con l’obbligo di distanziamento sociale e divieto di assembramenti, è dunque possibile svolgere le adunanze condominiali telematicamente? In sede di conversione in legge del decreto-legge c.d. “agosto”, decreto-legge che fa parte del complesso delle disposizioni emanate per dare soluzione ai problemi derivati dall’emergenza da epidemia di Covid-19, è stata prevista la possibilità di svolgimento delle assemblee condominiali e di partecipazione alle assemblee “in modalità di videoconferenza”.
Le condizioni derivate dall’epidemia avevano fatto emergere le difficoltà concrete di svolgimento delle assemblee e di partecipazione alle stesse nel rispetto del divieto di assembramento e dell’obbligo di osservanza del c.d. distanziamento sociale e delle misure di protezione anticontagio; le norme dettate dal codice civile in tema di as-semblee condominiali non consentivano lo svolgimento delle assemblee “da remoto”. Invece, con la nuova normativa, è stato stabilito il contenuto dell’avviso di convocazione dell’assemblea: viene presa in considerazione l’ipotesi della riunione assembleare il cui svolgimento sia previsto con modalità di videoconferenza e si dispone che in questo caso nell’avviso di convocazione debba indicarsi non già il luogo e l’ora di svolgimento dell’assemblea ma invece la “piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione” (oltre che l’ora di svolgimento della medesima).
Secondo le nuove previsioni, si dispone che all’art. 66 disp. att. c.c. venga aggiunto un nuovo comma diretto a prevedere che “anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all’assemblea” possa avere luogo “in modalità di videoconferenza” e che in questa ipotesi “il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all’amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione”. Secondo la nuova formulazione (art. 66, comma 3, disp. att. c.c.) l’avviso deve specificare la “piattaforma elettronica” individuata per l’intervento all’assemblea. Sembra opportuno che l’amministratore motivi la propria scelta tra i diversi sistemi utilizzabili, in ragione dell’esigenza di garantire l’identificazione dei condomini e l’esercizio del diritto di voto. Invero, nell’avviso di convocazione, l’amministratore deve menzionare la piattaforma elettronica unica dove si svolgerà la riunione “virtuale”, specificando il link per il collegamento, la password di accesso del singolo partecipante e le successive modalità di identificazione. Da parte del condomino, si presuppone che sia in possesso di adeguati sistemi informatici (veloci, affidabili, aggiornati), dotati quantomeno di webcam o/e microfono. La piattaforma elettronica deve contemplare un sistema bidirezionale interattivo, con possibilità di visionare i documenti in streaming, ed assicurare la discussione paritaria (con il sistema della “alzata di mano”), la votazione simultanea e, per quanto possibile, la redazione contestuale del verbale. La norma prevede, altresì, la necessità di ottenere il previo consenso di tutti i condomini, affinché la partecipazione all’assemblea possa avvenire in modalità di videoconferenza.